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Patente non revocata per l’incidente causato da ubriaco in monopattino elettrico

Lo ha stabilito la quarta sezione penale della Cassazione. Il veicolo a due ruote assimilato alla bici: per la guida non è richiesto il permesso di condurre. Annullata dopo il patteggiamento la sanzione accessoria al giovane che ha causato un incidente

L’importante decisione che si riporta per la validità del procedimento logico argomentativo seguito, costituisce un prezioso precedente per quanti vorranno ricorrere a questo tipo di sanzioni amministrative. No alla revoca della patente per l’imputato che ha patteggiato la pena per la guida in stato d’ebbrezza. E ciò benché il giovane ubriaco abbia causato un incidente stradale. Il punto è che l’interessato era alla guida non di una macchina ma di un monopattino a motore, un veicolo che la legge equipara alla bicicletta nel senso che non è necessaria alcuna abilitazione per condurlo. È quanto emerge dalla sentenza 48083/23 pubblicata il 4 dicembre 2023 dalla quarta sezione penale della Cassazione che Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” riporta, di cui ha scritto il sito Cassazione.net. Accolto il ricorso proposto dall’imputato che ha patteggiato la pena di cinque mesi e dieci giorni di arresto e l’ammenda di 1.400 euro, sospesa con la condizionale, per il reato di cui all’articolo 186, commi 1, 2 lettera c) e 2 bis Cds. L’uomo perde il controllo del veicolo, causando il sinistro: le analisi rivelano un tasso alcolemico nel sangue pari a 1,67 grammi per litro. Trova ora ingresso la censura della difesa che denuncia l’errore del Tribunale di Milano nell’applicazione della legge penale e l’illegalità della pena laddove il giudice del merito, al di fuori dell’accordo intervenuto fra il pubblico ministero e l’imputato, ha ritenuto di applicare nei confronti del giovane la revoca del permesso di condurre veicoli. È infatti la legge di bilancio 2020 ad assimilare in modo esplicito alla bicicletta il monopattino «a propulsione prevalentemente elettrica»: in particolare è l’articolo 1, comma 75 quinquies, della legge n. 12 del 27/12/2019 a compiere l’equiparazione, fatto salvo quanto previsto «dai commi da 75 a 75 vicies ter», che tuttavia non riguardano aspetti rilevanti nel processo per guida in stato d’ebbrezza.Si applica, dunque, la giurisprudenza di legittimità che vale per le biciclette: non si può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida a chi si è posto in stato d’ebbrezza alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione. È la stessa Suprema corte ad annullare senza rinvio sul punto la pronuncia eliminando la revoca della patente in base all’articolo 620, comma primo, lettera l) Cpp: non sono infatti necessari altri accertamenti in fatto.

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