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La Cassazione: negoziante condannato se il bimbo rompe il vetro

Al locale commerciale si applicano le norme antinfortunistiche

Lastre da segnalare, materiale di sicurezza fino a un metro da terra, scattano aggravante per il sinistro e perseguibilità d’ufficio. Anche al locale commerciale si applicano le norme antinfortunistiche. È quanto emerge dalla sentenza 8380/24 pubblicata il 27 febbraio 2024 dalla quarta sezione penale della Cassazione avverso sentenza dell’11/01/2022 del Tribunale di Ancona. Nello specifico il commerciante rischia la condanna penale, oltre che il risarcimento civile, se il bambino rompe il vetro in negozio, facendosi male. E ciò perché le norme antinfortunistiche si applicano anche agli esercizi pubblici, come in ogni altro luogo in cui si svolgono prestazioni di lavoro,  indipendentemente dall’accesso di terzi estranei. Insomma: le lastre vanno segnalate e realizzate in materiale di sicurezza almeno fino a un metro dal pavimento, mentre in caso di sinistro per le lesioni personali colpose scattano l’aggravante della violazione di norme contro gli incidenti sul lavoro e la perseguibilità d’ufficio. Accolto il ricorso dei genitori del minore costituitisi parti civili, dopo la doppia assoluzione della commerciante perché il fatto non sussiste. Ad avviso degli Ermellini, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, rincarando la dose hanno spiegato che “Sbagliano i giudici del merito che aderiscono alle conclusioni del consulente tecnico della difesa secondo cui nessuna norma prescriverebbe al negozio di dotarsi di vetrate antisfondamento: la presenza dell’ostacolo sarebbe stata segnalata con adesivi e tende. Pesano invece le misure di sicurezza previste dall’allegato IV del dlgs del 09/04/2008, n. 81: le pareti a vetro devono essere separate dai luoghi di lavoro e dalle vie di circolazione in modo che gli addetti non vi entrino in contatto. E la disciplina anti-infortuni si applica qualsiasi sia la finalità della prestazione di lavoro che si svolge nei locali: dallo sport all’intrattenimento, dall’arte alla formazione.  Le norme di prevenzione sono dettate nell’interesse di tutti, incluso chi si trova occasionalmente nel luogo di lavoroChiave interpretativa e non è dipendente dell’impresa. E dunque per le lesioni personali colpose l’aggravante della violazione delle disposizioni sul lavoro e la perseguibilità d’ufficio scattano quando c’è il nesso causale tra il danno e l’inosservanza della normativa di sicurezza; il tutto a condizione che la presenza dell’infortunato nell’ambiente di lavoro al momento del sinistro non sia eccezionale e atipica: in tal caso risulta interrotto il legame fra l’evento e la condotta di inosservanza, a patto che la norma violata punti proprio a prevenire incidenti come il sinistro che si è verificato”.

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